Sportello Unico Digitale - Suap Biellese

Requisiti professionali per attività di spettacolo viaggiante

Licenza

L’esercizio delle singole attrazioni sono soggette a licenza ex Art. 69 T.U.L.P.S. .

Registrazione e assegnazione codice identificativo

Ogni nuova attività/attrazione di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata e munita di un codice identificativo rilasciato dal Comune. Il codice deve essere collocato su una lastra fissata sull’attrazione (non più necessariamente metallica, come era invece richiesto prima del decreto ministeriale del 2007).

La registrazione e l’attribuzione del codice identificativo deve avvenire nel Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione, o nel Comune dove è previsto il primo impiego dell’attività medesima, o nel Comune dove è presente la sede sociale del proprietario o del concessionario o del conduttore o del gestore.

L’istanza di registrazione dell’attività di spettacolo viaggiante può essere presentata da qualsiasi soggetto che ne sia in possesso: costruttore, proprietario, concessionario, conduttore, gestore, ecc.

Al fine di consentire alla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo l’esame di competenza, che prevede anche il "controllo di regolare funzionamento nelle ordinarie condizioni di esercizio", l’attività dello spettacolo viaggiante deve essere posta, da parte del richiedente, a disposizione della Commissione, allestita e funzionante, nel territorio del Comune che deve provvedere alla registrazione dell’attività stessa; l’istanza di registrazione deve essere corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici necessari, con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione.

Gli spettacoli di strada sono invece esentati dall’obbligo di registrazione.

Il D.M. 18 maggio 2007 ha definito le seguenti variazioni: la sostituzione del parere della Commissione di vigilanza (esame dei documenti e sopralluogo) per le attrazioni della Sezione I, per balli a palchetto, teatrini di burattini ed arene ginnastiche attraverso un’asseverazione del professionista; per teatri viaggianti e circhi equestri il codice viene assegnato verificando la sola idoneità della documentazione presentata, senza pareri delle commissioni od asseverazioni di tecnici; la registrazione, come confermato dalle successive circolari, potrà essere effettuata ovunque essa sia "resa disponibile per i controlli"; la commissione non verifica più "l’idoneità della documentazione", ma "identifica l’attività rispetto alla documentazione" presentata; gli eventuali approfondimenti richiesti dalla Commissione dovranno essere "motivati"; dispone la proroga del termine del 31/12/2012 per la conclusione dei procedimenti in essere, ed analogicamente per l’aggiornamento delle licenze, al 30 giugno 2013; dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze relative ad attrazioni "esistenti" (in teoria quelle in esercizio alla fine del 2007) per le quali non sia stata presentata istanza di registrazione, che sarà possibile entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto; modifica le definizione del tecnico abilitato, prevedendo che operi "nell’ambito delle proprie competenze", e dell’organismo di certificazione, che dovrà essere autorizzato per le attività del presente decreto o organismo notificato per le direttive applicabili alle attività da certificare.

Alcune definizioni

GESTORE: soggetto che ha il controllo dell’attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’ Art. 69 T.U.L.P.S. . Nel caso dei parchi di divertimento, per le finalità del presente decreto, e’ equiparato al gestore, il direttore tecnico o responsabile della sicurezza che, per formale delega del gestore o del legale rappresentante del parco medesimo, sia preposto alla conduzione o al controllo di conduzione di una o più attrazioni.

CONDUTTORE: persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell’attività quando questa e’ posta a disposizione del pubblico; il conduttore è indicato come la persona preposta dal gestore al funzionamento dell’attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta per conferma dal conduttore, sull’avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
torna all'inizio del contenuto