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Requisiti professionali per centri vacanza per minori

La dotazione di personale dei centri di vacanza deve prevedere:

  • un coordinatore responsabile delle attività educative, ricreative e gestionali, di età non
    inferiore a 18 anni, con esperienza almeno triennale debitamente documentata di educazione
    di gruppi di minori;

  • un operatore, di età non inferiore a 18 anni, ogni 10 minori e fino a 50 minori, di cui almeno
    uno abbia svolto un corso di primo soccorso; da 51 minori in su, oltre ai 5 operatori previsti
    con le modalità anzidette, un operatore ogni 15 minori;
    personale ausiliario adeguato per quantità alle diverse esigenze legate all’espletamento del
    servizio.

    Fatto salvo quanto previsto per i minori disabili ed i minori di età inferiore a 6 anni (vedi dopo),
    per svolgere il ruolo di operatore dei servizi di vacanza non occorre avere titoli specifici o
    qualifiche; sono comunque privilegiati educatori professionali, animatori culturali e sportivi ed
    insegnanti. Per tutta la durata del servizio di vacanza gli operatori devono essere sempre
    presenti secondo la dotazione sopra indicata. Nel caso di servizio di vacanza con
    pernottamento durante la notte occorre che siano presenti almeno 2 operatori fino a 50 minori
    e almeno 3 operatori da 51 minori e oltre, rispettando la distribuzione fra maschi e femmine.

    In caso accedano al servizio anche minori con età 3-6 anni, dovrà essere prevista, oltre agli
    operatori necessari per i minori da 6 a 18 anni accolti, una figura educativa, in possesso di
    titolo tra quelli previsti per il micro-nido dall’art. 4 dell’Allegato A della D.G.R. 25 novembre 2013 n. 20-6732 , ogni 8 minori di età 3-6 anni eventualmente presenti.

    Nel caso in cui il centro di vacanza sia destinato in modo esclusivo a minori di età 3-6 anni, i
    requisiti di personale sono quelli previsti dalla D.G.R. 16 aprile 2013 n. 31-5660 per i centri di
    custodia oraria.

    L’inserimento nel centro di vacanza di un minore disabile deve essere valutato con i servizi che
    seguono il minore al fine di garantire l’appropriatezza dell’intervento; in tal caso dovrà essere
    previsto almeno un operatore ogni 3 minori disabili, eventualmente in possesso di titolo di
    educatore o altro titolo ritenuto necessario ed adeguato dai servizi che seguono i minori in
    base alle necessità assistenziali degli stessi. Il centro di vacanza non può essere destinato in
    modo esclusivo a minori disabili.

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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