Sportello Unico Digitale - Suap Biellese

Requisiti professionali per tintolavanderia

Per l’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia le imprese devono designare un responsabile
tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di
almeno uno dei seguenti requisiti, ai sensi dell’ Art. 2 L. 22 febbraio 2006 n. 84 e s.m.i.:

  • attestato di qualificazione tecnico-professionale rilasciato al superamento di prova di verifica
    finale a seguito di frequenza di apposito corso di formazione della durata di almeno 450 ore
    complessive da svolgersi nell’arco di un anno;

    N.B.: dato che il D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 , convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12 , ha disposto la modifica dell’ Art. 2 L. 22 febbraio 2006 n. 84 comma 2,lett. a), riducendo la durata dei corsi di qualificazione tecnico professionali da 450 ore a 250, al fine di non bloccare l’avvio di nuove attività o la cessione delle esistenti, finché non saranno approvati i necessari nuovi atti che consentiranno l’avvio dei corsi, la Regione Piemonte nella circolare n. 71072 del 22/7/2019 ritiene che possa essere consentito l’avvio dell’attività con una dichiarazione di impegno a frequentare i corsi appena saranno disponibili per i soggetti che non abbiano altro titolo di idoneità ai sensi dell’ Art. 2 L. 22 febbraio 2006 n. 84 .

  • attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente
    in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della
    durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal
    conseguimento dell’attestato;

  • diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario,
    in materie inerenti l’attività;

  • periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:
  • un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata
    prevista dalla contrattazione collettiva;

  • due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
  • tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata;
  • attestato di qualificazione tecnico-professionale rilasciato al superamento di prova di verifica
    finale (come al punto a) per coloro che abbiano acquisito in un periodo precedente alla D.G.R. 14 ottobre 2013 n. 27-6510 un attestato di qualifica in materia attinente l’attività integrato da
    un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, anche se
    non effettuato nell’arco dei tre anni successivi il con-seguimento dell’attestato.

    Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.

    Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

    Nel caso di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni non è previsto l’obbligo di
    designazione di un responsabile tecnico.

    Per ulteriori approfondimenti fare riferimento alla D.G.R. 14 ottobre 2013 n. 27-6510 .

    Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
  • torna all'inizio del contenuto