Sportello Unico Digitale - Suap Biellese

Vendita di cose usate, antiche, d’arte o preziose

La vendita di cose antiche o usate è soggetta, oltre che alla disciplina del commercio, anche alle disposizioni di polizia amministrativa contenute nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza ( Art. 128 T.U.L.P.S. ) e nel relativo regolamento di esecuzione ( Art. 247 Regolamento T.U.L.P.S. ).

Per “cose antiche” o aventi “valore artistico” si intendono gli oggetti e i beni di interesse storico, archeologico, artistico, mobili e oggetti d’arte, oggetti di pregio o preziosi, autoveicoli d’epoca che datano più di 50 anni dalla costruzione e che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.

I beni aventi valore storico od artistico sono quelli elencati nell’Allegato A al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 .

Per “cose usate” s’intendono sia quelle che possono essere riutilizzate (es. dischi), sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all’uso fattone in origine (es. lattine di birra raccolte a fini di collezionismo).

Per oggetti preziosi si intendono gli oggetti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi (quali oro, argento, platino), nonché le pietre preziose (quali diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri), i coralli e le perle, anche se venduti sciolti.

Ai sensi dell’ Art. 247 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 e s.m.i. le disposizioni di cui all’ Art. 128 T.U.L.P.S. non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. L’ammontare del valore esiguo può essere fissato con Regolamento comunale o con specifico provvedimento.

Registro delle operazioni

L’ Art. 128 T.U.L.P.S. prevede per questa attività di vendita la tenuta di un registro delle operazioni giornaliere vidimato. Secondo il parere n. 545 del 2 marzo 2018 della Sezione I del Consiglio di Stato, per effetto dell’abrogazione espressa dell’art. 126 del TULPS, non deve infatti ritenersi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128, con il conseguente venir meno, per i soggetti che erano indicati nell’ Art. 126 T.U.L.P.S. , dell’obbligo di tenere un registro per coloro che esercitano l’attività (liberalizzata) del commercio di cose antiche o usate.

Ultima modifica: 22 Ottobre 2021 alle 16:35
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