Sportello Unico Digitale - Suap Biellese

Vendita occasionale – Hobbista

I soggetti a cui si rivolge questa attività sono venditori occasionali, cosiddetti "hobbisti", tipicamente individuati come i soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’ Art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 s.m.i., che esercitano l’attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia.

Questa attività si caratterizza quindi secondo le seguenti specificità:

  • deve essere esercitata nei mercati aventi quale specializzazione il collezionismo, l’usato, l’antiquariato e l’oggettistica varia;
  • l’attività di vendita può essere esercitata per non più di diciotto volte l’anno in ambito regionale;
    i beni che vengono posti in vendita devono avere le seguenti caratteristiche:

  • essere appartenenti al settore merceologico non alimentare;
  • rientrare nella propria sfera personale o collezionati, o realizzati mediante la propria abilità;
    di valore non superiore a euro centocinquanta ciascuno.

    Possono svolgere questa attività anche gli operatori professionali, in qualità di privati e non come impresa, a titolo di venditori occasionali, purché non vendano beni oggetto della propria attività professionale.

    Tesserino per la vendita occasionale su area pubblica

    Il venditore occasionale per poter esercitare l’attività di vendita occasionale deve richiedere il rilascio del tesserino tramite domanda, soggetta a bollo, al:

  • Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
    Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.

    Il venditore occasionale non deve possedere altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità e nei propri confronti non devono sussistere, per l’ultimo triennio, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.

    Il tesserino non è cedibile o trasferibile.

    Il tesserino ha validità da un minimo di un anno dal suo rilascio, fino all’esaurimento delle diciotto partecipazioni nella Regione Piemonte. Non è quindi possibile identificare a priori la scadenza del tesserino, pertanto la sua durata varierà da un minimo di un anno dal suo rilascio fino ad esaurimento del limite massimo delle 18 giornate di partecipazione nella Regione Piemonte.

    Il venditore occasionale è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza. In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiederne un duplicato al Comune di rilascio.

    Manifestazione di interesse

    Il venditore occasionale, per poter partecipare al mercatino, deve inviare al Comune di svolgimento, o al soggetto delegato o al soggetto proponente, apposita manifestazione di interesse, nella quale dovrà indicare le categorie dei beni che intende porre in vendita.

    Il Comune, o il soggetto delegato o il soggetto proponente, rende nota agli interessati, nelle forme ritenute opportune, l’ammissione al mercatino o l’eventuale esclusione.

    Tipologia ed elenco dei beni posti in vendita

    I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:

  • sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
  • sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;
    sono beni propri, cioè beni usati, di proprietà, legalmente acquisita nelle forme previste dall’ordinamento civile, e come tali entrati a far parte della propria sfera personale, oppure beni realizzati mediante la propria abilità, assemblati anche in loco (es. bigiotteria, abbigliamento e accessori, realizzazioni figurative, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e oggetti vari, découpage in genere, ecc.).

    Per ogni singola partecipazione al mercatino, il venditore occasionale dovrà predisporre un elenco dei beni posti in vendita, suddivisi per categoria e numerati; la numerazione può essere effettuata unitariamente per una pluralità di beni omogenei.

    L’elenco dei beni posti in vendita è timbrato, datato e firmato dal Comune nel quale si svolge l’attività di vendita occasionale, o dal soggetto delegato o dal soggetto proponente. Non è possibile porre in vendita beni non presenti nell’elenco, che al contrario può contenere beni che non saranno posti in vendita il giorno del mercatino. L’elenco dei beni è conservato dal venditore e deve essere esibito agli organi di vigilanza in caso di controllo.

    Modalità e tempistiche

    I Comuni definiscono con relativa normativa:

    • le modalità e tempistiche per la richiesta e rilascio dei tesserini;
    • i termini entro i quali è da inviare la manifestazione di interesse;
    • le forme e i tempi per rendere noto agli interessati l’ammissione al mercatino o l’eventuale esclusione;
    • i termini entro i quali occorre fare timbrare l’elenco dei beni posti in vendita.

      Banca dati dei venditori occasionali

      E’ istituita, presso la direzione regionale competente in materia di commercio una apposita banca dati, con il fine di censire i venditori occasionali che partecipano ai mercatini che si svolgono annualmente in ambito regionale.

      Le informazioni sui venditori occasionali, fornite dai Comuni, o dal soggetto delegato, a seguito di ogni singola partecipazione al mercatino, contengono: cognome, nome, codice fiscale e numero del tesserino del venditore occasionale; data di partecipazione al mercatino; Comune sede del mercatino; denominazione del mercatino.

      Tali dati sono raccolti ed elaborati dalla Regione e messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per i controlli di competenza.

      Ultima modifica: 4 Giugno 2021 alle 11:39
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