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Giochi leciti

L’esercizio di giochi leciti è sottoposto a particolare attenzione da parte del Legislatore in quanto vede una ricaduta importante sia in termini economici che sociali.

I giochi leciti si possono esercitare in appositi locali, che assumono il nome di “sale giochi”, oppure essere installati come singoli apparecchi in altri esercizi.

Se gli apparecchi per il gioco lecito vengono installati in esercizi che non risultano già in possesso dell’autorizzazione ex Art. 86 T.U.L.P.S. o Art. 88 T.U.L.P.S. , è necessario presentare una DOMANDA per otte-nere l’autorizzazione ex art. 86 del TULPS, con l’indicazione degli apparecchi che si intende installa-re. Negli esercizi non già in possesso delle licenze ex art. 86 e art. 88 del TULPS, quali ad esempio esercizi commerciali, artigianali, tabaccherie, ecc., l’attivazione di TUTTE le apparecchiature di gioco lecito e le pratiche di gioco lecito di cui all’art. 110 del TULPS, sono soggette a domanda.

Se gli apparecchi per il gioco lecito vengono installati in esercizi che risultano già in possesso dell’autorizzazione ex Art. 86 del T.U.L.P.S. (è questo il caso di esercizi tipo bar, ristoranti o comunque esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di esercizi ricettivi, di circoli privati con somministrazione, ecc.), o ex art. 88 (è questo il caso di sale scommesse, sale bingo, ecc.) non è richiesto ulteriore titolo di legittimazione; in caso di presenza di specifico regolamento comunale in materia, potrebbe essere richiesta la presentazione di una SCIA con l’indicazione degli apparecchi che si intende installare.

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Ultima modifica: 16 Giugno 2025 alle 09:41

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