Sportello Unico Digitale - Suap Biellese

Accensione fuochi d’artificio – Spettacolo pirotecnico

I fuochi d’artificio sono dei preparati composti da sostanze chimiche in grado di dar luogo a reazioni di esplosione con la finalità di produrre fenomeni ed effetti luminosi, sonori, gassosi, fumogeni e il più delle volte un insieme di questi effetti. La pirotecnica è l’arte e lo studio della fabbricazione dei fuochi d’artificio a fini di divertimento e spettacolo.

Di norma sono effettuati di notte (per migliorarne gli aspetti visivi), ad altezze variabili e sono generalmente impiegati per intrattenimento, eventi e feste, soprattutto per l’effetto visivo/sonoro, spesso amplificato dall’ambiente stesso in cui vengono effettuati.

Il materiale pirotecnico è generalmente classificato come esplosivo e la sua produzione, trasporto e uso sono regolati dalla legge e assoggettati a severe normative di sicurezza.

I fuochi d’artificio sono detti “da terra”, “aerei” o “d’acqua” a seconda di dove vengono usati.

Per effettuare l’accensione dei fuochi d’artificio occorre ottenere una autorizzazione ai sensi dell’ Art. 57 T.U.L.P.S. rilasciata dall’autorità locale di pubblica sicurezza e nei Comuni nei quali non è presente l’autorità di P.S. (questore o commissario di P.S.) dal Sindaco.

Senza licenza non possono essere accesi fuochi (falò) in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa e non possono essere innalzati aereostati con fiamme.

La licenza può essere richiesta:

dal pirotecnico che è colui che fabbrica fuochi artificiali o che effettua lo sparo di armi da fuoco o di fuochi artificiali o in genere esplosioni o accensioni pericolose;
da un dipendente del pirotecnico che deve essere titolare di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. ;
da chi sia in possesso di abilitazione ex Art. 101 Regolamento T.U.L.P.S. e di nullaosta ex Art. 55 T.U.L.P.S. all’acquisto del materiale pirotecnico.

Categorie di articoli pirotecnici

Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità:

fuochi d’artificio:

  • categoria F1: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d’artificio destinati ad essere usati all’interno di edifici d’abitazione;
  • categoria F2: fuochi d’artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
  • categoria F3: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
  • categoria F4: fuochi d’artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali “fuochi d’artificio professionali”, e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

articoli pirotecnici teatrali:

  • categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • categoria T2: articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

altri articoli pirotecnici:

  • categoria P1: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che presentano un rischio potenziale ridotto;
  • categoria P2: articoli pirotecnici, diversi dai fuochi d’artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali, che sono destinati alla manipolazione o all’uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche.

Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all’elenco precedente lettera a) n.4), lettera b) n.2) e lettera c) n.2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all’ Art. 101 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 , e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica.

Quindi, in relazione ai fuochi d’artificio, le autorizzazioni all’utilizzo per la categoria F4 possono
essere rilasciate solo a soggetti in possesso delle abilitazioni di cui sopra, mentre gli artifici di
categoria F1, F2, F3 sono di libera vendita (pur se necessita la verifica dell’età dell’acquirente)
ed il loro utilizzo non necessita di per sé dell’abilitazione; occorre però tenere presente che
l’art.57 del TULPS stabilisce comunque l’obbligo della licenza della autorità locale di pubblica
sicurezza per accendere fuochi di artificio (o fare esplosioni o accensioni pericolose) in un luogo
abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa, e questo articolo
non fa distinzione sul tipo di fuochi utilizzati.

Ultima modifica: 6 Novembre 2023 alle 16:33
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