Il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, l’eventuale direttore tecnico e il
personale addetto alla trattazione degli affari relativi all’attività funebre non possono esercitare
l’attività di onoranze funebri se hanno riportato:
condanna definitiva per il reato di cui all’articolo 513 bis del codice penale;
condanna definitiva per reati non colposi, a pena detentiva superiore a due anni;
condanna definitiva per reati contro la fede pubblica, contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio;
condanna alla pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio di una professione o di un’arte
o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo quando sia intervenuta la riabilitazione;
contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza, di
assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro, non conciliabili in via amministrativa;
la cancellazione dal registro delle imprese della camera di commercio competente.