Sportello Unico Digitale - Suap Biellese

SCIA

SCIA

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato (con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria).

SCIA unica

Se per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello Unico. L’amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti.

SCIA condizionata

Nel caso in cui l’attività oggetto di SCIA è condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta allo Sportello Unico la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell’articolo 18-bis.

La conferenza di servizi è indetta, entro 5 giorni lavorativi, dal responsabile dello Sportello Unico quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi da almeno due amministrazioni pubbliche diverse dalla procedente, salvo che quest’ultima abbia adottato atti di natura regolamentare che prevedano l’applicazione della conferenza di servizi in caso di coinvolgimento di una sola ulteriore amministrazione diversa da quella procedente o di diversi uffici della stessa amministrazione.

In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all’articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell’istanza e l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all’interessato.

A seguito della presentazione:

della SCIA ( Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.) e della SCIA unica ( Art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 2 s.m.i.), è possibile avviare immediatamente l’attività;
della SCIA condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive ( Art. 19-bis L. 7 agosto 1990 n. 241 comma 3 s.m.i.), l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo Sportello Unico dà comunicazione all’interessato.

L’attività può essere esercitata senza limiti temporali sino a modifica della struttura, variazione dell’attività o suo trasferimento.

Dichiarazioni, attestazioni asseverazioni

Secondo l’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.:

"La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli artt. 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 , nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui al D.L. 25 giugno 2008 n. 112 art. 38 c. 3 e 4 ‘art. 38 c. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008 n. 133 , relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione.

Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti."

Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni riguardano gli stati, le qualità personali e i fatti elencati dall’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .

Le dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà riguardano gli stati, le qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .

Si ricorda che dove si fa riferimento alla relazione asseverata dal professionista incaricato della sua redazione, non è necessaria alcuna perizia asseverata dal Tribunale.

Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti richiesti, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Ultima modifica: 23 Aprile 2021 alle 11:56
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