Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che all’articolo 38-bis prevede semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in via sperimentale fino al 31/12/2021; la Legge 24 febbraio 2023 n. 14, convertendo con modificazioni il D.L. 198/2022, ha prorogato al 31/12/2023 tali semplificazioni.
Questa procedura si applica quindi per gli spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali quali teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche, e con le seguenti caratteristiche:
- si svolgono in un orario compreso tra le ore 08.00 e le ore 01.00 del giorno seguente;
- siano destinati ad un massimo di 1.000 spettatori;
- non in luoghi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
In questi casi per l’effettuazione della attività è sufficiente la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e quindi l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA medesima.
L’attività dovrà comunque svolgersi nel rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19
Si riporta per conoscenza l’articolo 38-bis:
Art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76
Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo
- Fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23, destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.
- La segnalazione di cui al comma 1 indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonchè da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.
- L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
- L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonchè di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.
- Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Modifiche definite dalla Legge 24 febbraio 2023 e relativo allegato
All’articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 1, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”, dopo le parole: “che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical” sono inserite le seguenti: “nonché le proiezioni cinematografiche” e le parole: “che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23” sono sostituite dalle seguenti: “che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente”;
- alla rubrica, dopo le parole: “dal vivo” sono aggiunte le seguenti: “e proiezioni cinematografiche”
Attività e modelli
Informazioni
Modalità di presentazione
Chi può presentare l’istanza
Deve essere presentata dal legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
A chi deve essere presentata
Allo sportello competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto oggetto dell’attività produttiva o di prestazione di servizi.
Come deve essere presentata
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso questo portale.
Requisiti
Requisiti morali: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, occorre essere in possesso dei requisiti morali previsti dal T.U.L.P.S. e dalla normativa antimafia.
Disponibilità dell’area: avere la disponibilità dei locali in cui si intende esercitare l’attività.
Rispetto delle norme: l’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all’attività oggetto della pratica e delle relative prescrizioni in materia di igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale (atmosfera), tutela del paesaggio, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza degli impianti, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria, ecc.
Misure di “Safety & Security”: per esercitare un’attività di pubblico spettacolo, è necessario garantire gli aspetti di safety, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità e quelli di security, a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere attenzionati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche
Impatto Acustico: comunicazione di impatto acustico se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; istanza e relativa documentazione di impatto acustico in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione e in questo caso l’attività si potrà avviare solo dopo il rilascio del nulla osta.
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Registro imprese: l’impresa deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio (l’unità locale deve essere iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio entro un massimo di 30 giorni dalla data di avvio dell’attività).
Oneri, diritti, pagamenti
I costi per avviare l’istanza sono composti da:
- diritti di segreteria (se richiesti).Per informazioni riguardo la modalità di pagamento vedere sezione Pagamenti.
Strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale
Nel corso del procedimento l’interessato può prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti. Nei confronti del provvedimento finale è possibile avvalersi delle tutele amministrative e giurisdizionali previste dall’ordinamento vigente.
Maggiori informazioni sugli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale.
Modalità per ottenere informazioni sul procedimento in corso da parte dell’interessato
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scrivania digitale – Istanze presentate e stato di avanzamento.