Sportello Unico Digitale - Suap Biellese

Somministrazione alimenti e bevande in circolo privato

Apertura, subingresso, trasferimento, ampliamento superficie - Circoli non aderenti in zone non soggette a tutela e/o circoli aderenti e/o circoli aventi natura di enti commerciali

Per aprire, subentrare, trasferire, ampliare la superficie, relativamente ad un’attività di somministrazione di alimenti e bevande in circolo privato non aderente al T.U.I.R. non in zona soggetta a tutela, e/o in circolo privato aderente al T.U.I.R., e/o in circolo privato con natura di ente commerciale in zone non soggette a tutela, occorre presentare la seguente segnalazione corredata dei necessari documenti.

Le fattispecie sopra indicate assoggettate a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività). Sono quindi soggette a procedimento automatizzato. La SCIA non è assoggettata a marca da bollo.

Modelli principali Compila Visualizza Dettagli
1275 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura, trasferimento sede e ampliamento per somministrazione di alimenti e bevande in circoli aderenti a enti con finalità assistenziali e natura di enti non commerciali
1427 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura, trasferimento sede e ampliamento per somministrazione di alimenti e bevande in circoli non aderenti a enti con finalità assistenziali e natura di enti non commerciali (in zone non tutelate)
2252 – Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura o ampliamento per attività di somministrazione di alimenti e bevande in associazioni e circoli aderenti e non aderenti con finalità assistenziali e natura commerciale (zone non tutelate)

L’attività oggetto della SCIA e della SCIA unica può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

Lo sportello, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’Amministrazione, con atto motivato, invita il privato a provvedere, prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.

Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa. L’atto motivato interrompe il predetto termine di 60 giorni, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, l’Amministrazione adotta comunque i predetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall’articolo 21-nonies, che si riporta integralmente:

  • Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell’articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.
    E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

    2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.Qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello, contestualmente alla SCIA.

    L’avvio delle attività è subordinato al rilascio degli atti medesimi, che viene comunicato dallo Sportello all’interessato.

    Maggiori informazioni sulla SCIA.

Ultima modifica: 21 Aprile 2022 alle 14:09
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